Intervista di Primo Mingozzi al Dott. Federico Vitali
Capita agli operatori di stato civile di dover intervenire per rettificare
un atto già formato facendo appello alla giurisprudenza del settore.
Il dott. Federico Vitali, già Direttore agli Affari Civili del
Ministero di Grazia e Giustizia, affronta la questione: “Giurisdizione
e stato civile”, che da il nome al nuovo servizio offerto da ANUSCA.
Ma vediamo con quali argomentazioni il dott. Vitali chiarisce il possibile
intervento del giudice?
“Si può dire che in tutti i campi – risponde Vitali
– della multiforme attività dell’ufficiale di stato
civile si prospetti la possibilità di un intervento del giudice
civile, nella duplice espressione della giurisdizione ordinaria od in
quella volontaria, su iniziativa del privato o del pubblico ministero.
Solo per fare un esempio, basti pensare alla complessa materia delle rettificazioni
(art.95 ord.st.civ.), in cui il tribunale è chiamato ad intervenire,
nelle forme della giurisdizione volontaria, in tutti i casi di rettificazione
vera e propria di un atto già formato, o di ricostituzione di un
atto distrutto o smarrito, o di formazione di un atto omesso, o di ablazione
di un atto indebitamente registrato, o di opposizione al rifiuto dell’ufficiale
dello stato civile di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione
o un’annotazione o altro adempimento.
Ma, soprattutto, nelle cosiddette azioni di stato la giurisdizione ordinaria
esplica, nella materia dello stato civile, la più importante delle
sue funzioni, quando si tratti di accertare, su iniziativa del pubblico
ministero o del privato che vi abbia interesse, in contrasto con quanto
risulta o non risulta dai registri dello stato civile, quale sia lo status
di un soggetto: se sia esistente o non nato o deceduto, se sia cittadino
italiano, se sia figlio legittimo o naturale riconosciuto o figlio di
ignoti, se sia sposato civilmente o secondo una confessione religiosa,
divorziato, vedovo, quale sia il suo nome e quant’altro ancora possa
interessare la sua posizione nell’ambito familiare o della comunità
sociale alla quale appartiene.
In alcuni casi l’intervento dell’autorità giudiziaria
è costitutivo di uno stato, come in quello dell’adozione,
dove il rapporto viene in essere per effetto di una pronuncia giudiziaria
della quale si deve prendere atto nei registri dello stato civile, od
in quello della legittimazione per provvedimento del giudice”.
Quali consigli dare?
“E’ importante, a mio avviso, che il detto ufficiale, sia
pure non con gli approfondimenti richiesti ai dottrinari, sia posto a
conoscenza dei casi in cui sia richiesto l’intervento dell’autorità
giudiziaria e dei modi e degli svolgimenti processuali con i quali questa
tratta le singole ipotesi di intervento. Ciò perché sia
assicurato un coordinamento fra l’attività del giudice e
quella dell’ufficiale, così intimamente connesse fra loro,
e perché sia esclusa la possibilità di indebite, reciproche
interferenze, o di omissioni o sovrapposizioni.
Il servizio che si presenta,è a disposizione dei Comuni associati
all’ANUSCA a partire dal 2005 (è contenuto nella Quota “B”),
considera, fra l’altro, tutte le ipotesi in cui il giudice emette
provvedimenti nella materia dello stato civile. Gli argomenti sono elencati
nell’indice generale; la relativa trattazione può essere
evocata “cliccando” sul pulsante ad essa proprio”. |